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La Normativa
La legge che disciplina le Denominazioni d'Origine dei Vini Italiani è la Legge 10 febbraio 1992, n. 164
pubblicata nella Gazetta Uffiiciale n. 47 del 26 febbraio 1992
CAPO I
NORME GENERALI CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Denominazione da origine e indicazione geografica tipica.
1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata va utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.
2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.
4. Le «bevande di fantasia a base di vino», le «bevande di fantasia provenienti
dall'uva», i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.
2. Utilizzazione delle denominazioni di origine delle indicazioni geografiche tipiche.
1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni
geografiche tipiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini
appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto d'interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona può precedere o seguire quello della denominazione di origine o della indicazione geografica tipica. Per il riconoscimento della sottozona, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.
I Le violazioni previste come reato dalla presente legge, ai sensi dell'art. 1 del D.Leg.vo 30 dicembre 1999, n. 507, sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli artt. 2 e 3 del Decreto stesso.
II Ai sensi dell'art. 51 del D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213 a decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o mministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l'operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.
2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti al comma 1 né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.
3. Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui
all'articolo 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC);
c) indicazioni geografiche tipiche (IGT).
2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le IGT.
3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate
dall'Italia per designare i VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate).
I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini
spumanti di qualità prodotti in regioni determinate) come regolamentati dalla
Comunità economica europea (CEE); VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti
in regioni determinate); VFQPRD (vini frizzanti di qualità prodotti in regioni
determinate). Le definizioni della CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle
menzioni italiane.
4. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione «Vin de pays» per i vini prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese, e dalla menzione «Landweine» per i vini prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.
4. Ambiti territoriali.
1. Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.
2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali, purché vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimicofisiche ed organolettiche.
3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette,
denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o
tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storicogeografico, anche con rilevanza amministrativa, purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purché vengano associate alla relativa denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
4. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura a DOCG o DOC, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC sono ammesse deroghe se giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purché previste dal disciplinare. L'impiego del nonne di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, ed è abbinato solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.
5. Specificazioni e menzioni.
1. La specificazione «classico» è riservata ai vini non spumanti della zona di origine antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Per il Chianti classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932.
2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini non spumanti che siano stati
sottoposti ad un periodo di invecchiamento appositamente previsto dal
disciplinare di produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse.
3. La menzione «novello» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle
caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e della CEE.
4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni-aggiuntive, fatta eccezione per la specificazione «classico», ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa della CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.
6. Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine.
1. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome
geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.
2. È consentito che, nell'ambito di una denominazione di origine coesistano vini diversi DOCG o DOC purchè i vini DOCG:
a) siano prodotti in sottozone o nell'intera area di una DOC individuata con
specifico nome geografico o siano prodotti con vitigni inclusi in distinto albo
dei vigneti di cui all'articolo 15; le sottozone devono essere delimitate e
regolamentate da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei
vigneti distinti;
b) ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione;
c) ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome della zona e della
sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica.
3. La menzione «vigna» seguita dal toponimo può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOCG e DOC ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 e rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista all'articolo 16, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.
7. Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione.
1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT
deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.
2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.
3. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a
denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata
annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all'articolo 15. Tale scelta può riguardare denominazioni pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.
4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.
5. È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori: (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOGC ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purché le indicazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti rescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione può essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.(III)
6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare
vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.
7. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone
amministrativamente definite o sottozone, localizzati all'interno della zona di
produzione dei vini DOCG o DOC, è consentita per le produzioni classificate
nelle DOCG o DOC, a condizione che sia espressamente prevista una lista
positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve
avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.(IV)
8. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG, DOC o IGT diversi comporta la
perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le
caratteristiche.
9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, può essere autorizzato in via III Comma così sostituito dall'art. 1 della legge n. 193 del 16 giugno 1998 IV Vedasi D.M. 22 aprile 1992. transitoria, per un periodo non superiore a cinque anni, l'uso di una IGT già riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata superata la fase della sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello
di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT diviene definitivo.
CAPO II
RICONOSCIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFERIMENTI GEOGRAFICI
8. Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione.
1. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
2. Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui all'articolo 1 che
corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.
3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo conforme parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentite le regioni interessate.
4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più
ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo. I singoli vini conservano la loro identità e la possibilità di tale utilizzazione deve essere espressamente approvata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione interessata, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.
5. Il riconoscimento di DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozone od a comuni.
6. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.
7. L'uso delle DOCG e delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia
totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i
raccomandati e gli autorizzati o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche.
8. È altresì vietato su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica.
9. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono
quando il relativo vino è addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalla normativa del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.
9. Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche può essere revocato:
a) quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio
successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;
b) quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti all'albo dei vigneti di cui all'articolo 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi dell'articolo 16 o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denominazione, e, di norma, quando essa sia stata inferiore al 35 per cento della superficie iscritta all'albo per le DOCG ed inferiore al 15 per cento per le DOC; dal computo di dette percentuali sono esclusi i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia di produzione delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei vigneti;
c) quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i disciplinari di
produzione, in ordine ai parametri previsti, per più del 50 per cento dei vigneti iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 15; a tal fine, il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 è autorizzato a promuovere i controlli da effettuarsi da parte degli uffici dell'Ispettorato repressione frodi e delle regioni competenti per territorio.
2. La revoca di una denominazione di origine, quando si verifichino una o più
delle condizioni di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste previo parere della regione competente e del
Comitato nazionale di cui all'articolo 17. Il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare con formi a provvedimenti ed atti pregressi.
3. I terreni vitati già iscritti all'albo dei vigneti per vini della denominazione di origine revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richieste degli interessati, essere iscritti all'albo di altra denominazione di origine o nell'elenco delle vigne per vini di una indicazione geografica tipica.
4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi, il giudice che accerta il fatto può disporre la sospensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, con la conseguente cancellazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e dagli albi degli imbottigliatori di cui all'articolo 11. In casi di particolare gravità, il giudice può, d'ufficio o su istanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche ed alla conseguente sospensione
dell'iscrizione agli albi dei vigneti, agli elenchi delle vigne ed agli albi degli imbottigliatori.
10. Disciplinari di produzione.
1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e
DOC, proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro della agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine;
b) la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una Commissione composta da membri del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, dai comitati vitivinicoli delle regioni competenti;
c) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente, di una documentata perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama o di un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozone, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare il 20 per cento, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'articolo 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20 per cento non può essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni, su proposta dei consorzi volontari di cui all'articolo 19, delegati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dei consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi sulla compatibilità tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi. Su proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione può annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG o DOC, per conseguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro;
d) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla
vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per
vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo alle norme previste dalla
CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VOPRD (DOCG e DOC)
ed i vini da tavola (IGT); nell'ambito di uno stesso territorio, detto titolo
naturale deve essere progressivamente più elevato per i vini IGT, DOC e
DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente
consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di
mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonché titolo
alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;
f) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali
dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, nonché la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura;
g) le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico, partita per partita, nella
fase dell'imbottigliamento;
h) l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di
affinamento in bottiglia;
i) l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste possono essere stabiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.(V)
3. I disciplinari possono essere modificati su documentata istanza degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare, nonché su proposta della regione competente o del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.
4. Le richieste di modifica devono essere corredate:
a) da una perizia giurata redatta da esperti particolarmente competenti in
materia o da un documentato parere della regione competente, qualora le
richieste riguardino o la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a dati sperimentali di almeno cinque anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la validità della richiesta;
b) da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su
campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;
c) da un'analisi organolettica, corredata da apposita relazione della
commissione di degustazione competente per territorio di cui all'articolo 13,
comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la
sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini già prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;
d) dal parere della regione interessata.
5. Il Comitato nazionale di cui all'articolo 17 ha facoltà di nominare commissioni, composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.
6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le
disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui all'articolo 8, comma 3, sono stabiliti:
a) l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni
aggiuntive;
b) la delimitazione della zona di produzione delle uve;
c) i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;
d) le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;
e) la resa massima di uva per ettaro;
f) il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;
g) la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;
h) la resa uva-vino;
i) le eventuali pratiche correttive autorizzate.
11. Albo degli imbottigliatori.
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT. (VI)
V Vedasi D.M. 22 aprile 1993.
VI Vedasi D.M. 31 luglio 2003.
12. Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT.
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonché le modalità ed i termini di presentazione.
2. Per l'espressione del parere sull'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, ovvero sulla modifica dei disciplinari di produzione, è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 17.(VII)
CAPO III
ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO
13. Analisi chimico-fisica ed esame organolettico.
1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere
ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento. La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.
2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli
interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su
richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da
apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'articolo 15.
3. Le commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.
4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale ed insulare.
5. I giudizi delle commissioni di appello sono definitivi.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi VII Vedasi D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348. dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento per la
disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analiticoorganolettici, nonché per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.
7 I1 Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero. Con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.
8. Fino all'istituzione delle commissioni previste dai commi 2 e 4 e
all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia.
CAPO IV
RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE E DENUNCE DI PRODUZIONE
14. Denuncia delle superfici vitate.
1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali, ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT.
2. Il catasto dei vigneti di cui ai comma 1 è parte integrante dell'anagrafe
vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto le modalità per la denuncia di cui al comma 1.
4. Le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.
15. Albo dei vigneti ed elenco delle vigne.
1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.
2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
CAPO V
RIVENDICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLA INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA
16. Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola.
1. La rivendicazione delle denominazioni di origine e della indicazione geografica tipica è effettuata, da pane del conduttore del vigneto, in
periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la
dichiarazione di produzione.
2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione
d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata,
contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola a cura dei
conduttori interessati, al comune competente per territorio che trasmette le
denunce stesse, , entro i dieci giorni successivi alla scadenza de' termine di
presentazione alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta giorni, le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei consorzi volontari di cui all'articolo 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. 11 contenuto, i limiti e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.
4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni
interessate e ad immettere nel sistema informativo nazionale del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato
nazionale di cui all'articolo 17, i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.
5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le regioni, sentite le categorie dei produttori, i consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, devono annualmente:
a) determinare le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nel
rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento
climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;
b) determinare la produzione massima classificabile DOCG e DOC, anche in
rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei consorzi volontari
autorizzati di cui all'articolo 19, comma 3, e dei predetti consigli
interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;
c) accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato
repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni DOCG e DOC non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a DOCG e a DOC. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le regioni possono aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), nonché ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.
6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente
controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale di cui all'articolo 17, al temine del periodo vendemmiale di ogni anno.
7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo, siano
commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione.
8. Nelle zone in cui coesistono sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'articolo 7, la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle regioni e dai relativi disciplinari di produzione.
9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati, nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle DOCG, DOC e IGT relativa alla denuncia ed al controllo della produzione.
CAPO VI
ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DL ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI
17. Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. 1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal «comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini», cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.
2. Il Comitato è organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ha
competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.
3. Il Comitato è composto da una sezione interprofessionale, costituita dal
Presidente e dai componenti di cui al comma 5, e da una sezione amministrativa,
costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che svolge anche i compiti di segreteria.
4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i
componenti della sezione interprofessionale del Comitato secondo 1a seguente
ripartizione:
a) due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
e) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome (VIII)
f) un membro scelto tra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere
stesse;
g) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;
h) due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di
enologia;
i) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;
l) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza dei consigli
interprofessionali di cui all'articolo 20;
m) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi
volontari di cui all'articolo 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;
n) un membro scelto fra tre designati dai consigli interprofessionali di cui
all'articolo 20;
o) tre membri, di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
p) sei membri, di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale e insulare, scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
q) tre membri scelti fra sei designati dalle unioni nazionali riconosciute dei
produttori vitivinicoli;
r) due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole
produttrici, scelti fra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;
s) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli
industriali vinicoli;
t) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali dei
commercianti grossisti vinicoli;
u) un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli
esportatori vinicoli;
v) un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini
speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;
z) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.
6........................................................................................................(IX)
7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.
8. Il Comitato:
VIII Lettera così modificata dell'art.5, comma 1 D.P.R. 20 aprile, n.348
IX Comma abrogato dall'art. 5, comma 3 D.P.R. 20 aprile 1994, n.348.
a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, proponendo strategie di intervento;
b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di
origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro
disciplinari di produzione;
c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della
presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con
denominazione dì origine o con indicazione geografica tipica;
d) promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore
produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente
legge;
e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;
f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;
g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;
h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT,
avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'articolo 13, comma 2;
i) promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e
commercializzazione dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica tipica;
l ) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni, le indagini relative
alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti, nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;
m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi
chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini italiani a denominazione di
origine e ad indicazione geografica tipica.
9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle. denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche grafiche tipiche.
10. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti nonché alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.
11. Le spese annuali per il funzionamento dei Comitato e per l'adempimento dei
suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
12. Per il funzionamento del Comitato Si osservano, in quanto applicabili, le
norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.
18. Sezione amministrativa e Segreteria del Comitato nazionale.
1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'articolo 17 è retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.
CAPO VII
CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA E CONSIGLI INTERPROFESSIONALI PER LE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
19. Consorzi volontari di tutela.
1. Per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che:
a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della
superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti
esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della
produzione;
b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione di
viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;
c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;
d) non gestiscano né direttamente né indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.
2. È consentita la costituzione di consorzi volontari per più denominazioni di
origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.
3. I consorzi volontari costituiti in conformità alle di disposizioni della presente legge possono, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'articolo 21 con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere revocata o sospesa qualora
vengano meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti in base ai quali
l'autorizzazione stessa è stata concessa.
20. Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche.>
1. Qualora per una DOCG, o una DOC o una IGT non sia costituito un consorzio volontario di tutela ai sensi dell'articolo 19, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, detentrice di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, è istituito, per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio interprofessionale per la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, nominato dalla giunta della predetta camera di commercio territorialmente competente. Esso è composto, per un terzo, da rappresentanti del settore viticolo e, per due terzi, da rappresentanti dei settori della trasformazione e del commercio, ivi compresi i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori, singoli o associati, in proporzione alla effettiva quota di prodotto rispettivamente trasformato e commercializzato.
Nei casi di DOCG, DOC o IGT ricadenti in più province, devono istituirsi consigli interprovinciali, aventi sede nella provincia produttrice di maggiori quantitativi e composti da esponenti di tutte le province interessate.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le
modalità di designazione dei rappresentanti di cui ai comma 1, nonché quelle
inerenti al funzionamento e all'autofinanziamento dell'attività dei consigli
interprofessionali.
3. Il consiglio interprofessionale è istituzionalmente preposto alla tutela, alla valorizzazione ed alla cura in generale degli interessi relativi alla DOCG, DOC o IGT. Esso ha inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare della rispettiva DOCG, DOC o IGT, nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali in materia di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.
4. Il consiglio interprofessionale è sciolto e cessa dalle sue funzioni
contestualmente alla costituzione del consorzio volontario di tutela per la
medesima denominazione di origine o indicazione geografica tipica che abbia i
requisiti richiesti all'articolo 19, comma 1.
5. È consentita la costituzione di un unico consiglio interprofessionale per più denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati siano in tutto o in parte coincidenti e riflettano la situazione di cui all'articolo 7.
21. Attività dei consorzi volontari e dei consigli interprofessionali.
1. I consorzi volontari autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, e i consigli interprofessionali di cui all'articolo 20 hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.
2. L'attività dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1, si svolge:
a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;
b) a livello amministrativo per assicurare la tutela della denominazione o
indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri
illeciti, anche costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui
all'articolo 17, comma 9, d'intesa con le regioni.
3. Ai consorzi ed ai corsigli di cui al comma 1 e altresì conferito il compito:
a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della
viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;
b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.
4. I funzionari dei consorzi e dei consigli di cui al comma 1 sono tenuti a dare comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.
5. I consorzi ed i consigli di cui al comma 1 sono coordinati dal Comitato
nazionale di cui all'articolo 17 e devono osservare le direttive del Comitato stesso.
6. Le modificazioni degli statuti dei consorzi volontari autorizzati sono sottoposte al preventivo esame del Comitato nazionale di cui all'articolo 17, per la successiva approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le
condizioni per consentire ai consorzi volontari di ottenere l'incarico di collaborare nella vigilanza di cui all'articolo 19, comma 1,nonché le condizioni per consentire ai consorzi volontari ed ai consigli interprofessionali di svolgere le attività indicate nel presente articolo.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI
22. Designazione e presentazione dei vini.
1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina con proprio decreto, in conformità alla normativa della CEE, le modalità di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino, di capacità non superiore a cinque litri.
23. Recipienti dei vini e contrassegno di Stato.
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti il colore, la forma, la tipologia, la capacità, i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine.(X)
2. La tappatura «a fungo» e a «gabbietta» è riservata ai vini spumanti, salvo
deroghe giustificate dalla tradizione e che comportino comunque una
differenziazione del confezionamento fra vini spumanti e frizzanti della stessa
origine.(XI) X Vedasi D.M. 7 luglio 1993.
XI Deroghe previste dai DD.MM. 26 febbraio 1994 e 15 settembre 1994.
3. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione e deve unificarsi con il contrassegno IVA.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non può essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento. Il prezzo è fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
5. Il provento della vendita dei contrassegni affluisce del all'entrata del bilancio dello Stato.
24. Impiego delle denominazioni geografiche.>
1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente
legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 10.
4. I1 riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione
geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di dieci anni.
4-bis. Salvo il disposto dell'art. 2, comma 2, in caso di denominazioni di origine, o di indicazioni geografiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina le condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di differenziazione, siano atte a consentire che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.(XII)
5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilità di
impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica.
XII Comma aggiunto dall'art. 10, Capo II, D.Leg.vo 19 marzo 1996, n. 198.
6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
7. Non sono considerati denominazioni di origine o
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